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Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 46300/2008, 26 novembre 2008

Abstract

Ricorso contro condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare. Vittime la moglie e il figlio minorenne dell’imputato. Diversità culturale e religiosa che ha influito sulle condotte illecite. Elemento soggettivo dell'imputato.

Riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione italiana
Art. 3 Costituzione italiana
Art. 5 codice penale italiano
Art. 572 codice penale italiano
Art. 609-bis codice penale italiano

Massima

1. Non può accogliersi l'assunto difensivo secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia sarebbe escluso dal diverso concetto che un imputato di religione musulmana ha della convivenza familiare e delle potestà, anche maritali, a lui spettanti quale capo-famiglia, in quanto tale assunto si pone in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali.

2. I principi costituzionali dettati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (ai quali appartengono indubbiamente l'integrità fisica e la libertà sessuale), sia come singolo sia nelle formazioni sociali (fra cui è certamente ascrivibile anche la famiglia) e relativi alla pari dignità sociale e all’uguaglianza senza distinzione di sesso, costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come “antistorici” a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero.

3. L’elemento soggettivo del dolo degli illeciti contestati ricorre, stante l'obbligo per l'imputato di conoscere, ai sensi dell'articolo 5 c.p., il divieto imposto dalla legge ai comportamenti lesivi da lui posti in essere, quale che possa essere stata, per lui, la valutazione della condotta che ha voluto e realizzato, e quand'anche essa sia stata ritenuta innocua, oppure socialmente utile e non riprovevole. Tale profilo, tutt’al più, può apprezzarsi nel quadro multiforme delle variabili indicate dall'articolo 133 c.p., in punto di personalizzazione e adeguatezza della pena.

(Nel caso di specie, la difesa ha contestato la mancata valutazione delle motivazioni culturali e religiose che hanno influito sulla commissione, da parte di un imputato di fede musulmana, di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale intra-coniugale e violazione degli obblighi di assistenza familiare, escludendone il dolo.)

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