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Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N.8986/2019, 12 dicembre 2019

Abstract

Rilevanza dei fattori culturali come giustificazione per reati perpetrati contro i membri della famiglia.

Riferimenti normativi

Art. 3 Costituzione Italiana
Artt. 572; 582; 609 bis codice penale italiano

Massima

Lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza ( ex art. 3 Costituzione) di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a origini diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. 
(Caso relativo a maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ove l’imputato lamentava la mancata considerazione delle proprie  connotazioni culturali e religiose).