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Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N.14960/2015, 13 aprile 2015

Abstract

Rilevanza dei fattori culturali come causa di giustificazione per reati perpetrati contro i membri della famiglia.

Riferimenti normativi

Art. 3 Costituzione
Artt. 570, 572, 609 bis codice penale italiano

Massima

In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare – in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica.

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