Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 3398/1999, 20 ottobre 1999
Aree tematiche
Paese
Abstract
Ricorso contro condanna per reato di maltrattamenti in famiglia, vittime la moglie e i figli minorenni dell’imputato. Fattori culturali che hanno influito sulla commissione del reato e scriminante del consenso dell'avente diritto.
Riferimenti normativi
Art. 2 Costituzione italiana
Art. 3 Costituzione italiana
Art. 50 codice penale italiano
Art. 572 codice penale italiano
Massima
1. Il soggetto responsabile di maltrattamenti in famiglia non può invocare a proprio favore la scriminante di cui all'art. 50 c.p. (consenso dell'avente diritto) neppure adducendo a sostegno di ciò l'esistenza, nel proprio paese di origine e nella cultura propria e dei familiari, di una concezione della convivenza e dei poteri del "capo-famiglia" diversa da quella italiana, tale per cui i familiari possono validamente disporre della gerarchia e delle abitudini di vita interne al loro nucleo, senza che interventi esterni possano sanzionare comportamenti recepiti come legittimi.
2. I principi costituzionali dettati dall'art. 2 (attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo), dall'art. 3 (relativi alla pari dignità sociale, alla eguaglianza senza distinzione di sesso e al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana), dagli artt. 29 e 30 (concernenti i diritti della famiglia e i doveri verso i figli) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che contrastano con i risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona.
(Nel caso di specie l’imputato – di origine albanese – aveva realizzato comportamenti di maltrattamenti nei confronti dei propri familiari conviventi, sostenendo che vi fosse il loro consenso, in considerazione della diversa concezione di convivenza e dei poteri del “capo-famiglia” presente nella loro cultura.)