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Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 19674/14, 19 marzo 2014

Abstract

Rilevanza dei fattori culturali come causa di giustificazione nei reati perpetrati contro i membri della famiglia.

Riferimenti normativi

Art 3 Costituzione italiana
Art. 572 codice penale italiano

Massima

Eventuali rivendicazioni legate all'esercizio di particolari potestà nei confronti del proprio nucleo familiare  ovvero specifiche usanze, abitudini e connotazioni interne a gruppi familiari che costituiscano il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principii e le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della concreta regolamentazione dei rapporti interpersonali, non assumono alcuna valenza scriminante del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, tenuto conto del fatto che la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia, nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili.