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Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 29613/18, 2 luglio 2018

Data
02/07/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione 29613/18
Link

Abstract

Rilevanza dei fattori culturali come causa di giustificazione nei reati perpetrati contro i membri della famiglia.

Riferimenti normativi

Artt. 609 bis, 609 ter codice penale italiano

Massima

Ai fini della valutazione della sussistenza della consapevolezza dell'illiceità penale della condotta, deve essere effettuato un rigoroso bilanciamento tra il diritto inviolabile del soggetto agente a non ripudiare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali e i valori offesi o posti in pericolo dal suo comportamento. Tuttavia, nessuna forma di rispetto per dette tradizioni del cittadino straniero potrà mai comportare l'abdicazione del sistema penale alla punizione delle condotte aggressive dei diritti fondamentali, in particolare quando si tratta di tutelare l’integrità psico-fisica del minore.

( Caso relativo al compimento di atti qualificati dalla sentenza impugnata come gesti di affetto e di orgoglio paterno nei confronti del figlio maschio, assolutamente privi di qualsiasi implicazione di carattere sessuale e indicati come rispondenti a tradizioni di zone rurali interne dell'Albania. I medesimi atti sono stati invece qualificati come “sessuali” nel giudizio di legittimità.)