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Corte di Cassazione italiana, Sez. V Penale, N. 44516/2008, 17 settembre 2008

Abstract

Rilevanza dei fattori culturali come causa di giustificazione nei reati perpetrati contro i membri della famiglia

Riferimenti normativi


Artt. 572, 600, 671 codice penale italiano

Massima

Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù la condotta posta in essere da chi pratichi l'accattonaggio per alcune ore del giorno facendosi aiutare dal figlio minore, e ciò per l'assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico. Diversamente, tale condotta, qualora sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materiali, integra il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia e, ove si risolva in un isolato episodio di mendicità, la contravvenzione dell'impiego di minori nell'accattonaggio.