Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 37364/2015, 5 giugno 2015

Abstract

Ricorso contro condanna per reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni personali gravi, vittima la moglie dell’imputato. Fattori culturali che hanno influito sulla commissione dei reati e consenso putativo.

Riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione italiana
Art. 3 Costituzione italiana
Art. 50 codice penale italiano
Art. 609-bis codice penale italiano

Massima

L’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia in un errore inescusabile sulla legge penale. Non hanno perciò diritto di cittadinanza giustificazioni che, in nome di dedotte diversità culturali, portano al sovvertimento del principio di obbligatorietà della legge penale sancito dall’art. 3 c.p. A maggior ragione se, in tal modo, si consente l’affievolimento della tutela di principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dei diritti inviolabili della persona, che la Repubblica Italiana si è impegnata a riconoscere non solo al suo interno ma anche nei confronti dei Paesi aderenti a convenzioni e trattati internazionali.

(Nel caso di specie, la difesa dell'imputato ha sostenuto che la sua impostazione culturale arcaica l'avesse indotto a presumere l’esistenza del consenso al rapporto sessuale intra-coniugale, o comunque a non percepire il disagio della donna.)