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Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 26153/2011, 26 aprile 2011

Data
26/04/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione 26153/2011
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Abstract

Ricorso contro condanna per reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, vittima la moglie dell’imputato. Condizione socio-culturale che ha influito sulle condotte illecite ed elemento soggettivo dell'imputato.

Riferimenti normativi

Art. 572 codice penale italiano

Massima

Atteggiamenti derivanti da subculture in cui sopravvivono autorappresentazioni di superiorità di genere e pretese da “padre/marito-padrone” non possono rilevare né ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato (nella fattispecie dolo generico) né di quella concernente l'imputabilità.
Al contrario, simili atteggiamenti, se perduranti e refrattari alla modificazione del costume e alla vigenza di leggi che hanno progressivamente dato attuazione al principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi, lungi dal potersi considerare una scriminante o un'attenuante, devono essere valutate ai fini dell'intensità del dolo e dell'entità della sofferenza e del danno patiti dai famigliari conviventi.

(Nel caso di specie, la difesa dell’imputato, di nazionalità italiana, ha sostenuto che i comportamenti illeciti fossero espressione della sua situazione socio-culturale, sostenendo l’assenza di elemento soggettivo, in quanto la considerazione della moglie come un “oggetto di sua esclusiva proprietà” sarebbe stata il frutto di una condizione di sub-cultura.)