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Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 3114/1993, 7 dicembre 1993

Abstract

Ricorso contro condanna per reato (oggi abrogato) di violenza carnale presunta nei confronti di persona minore di quattordici anni. Fattori culturali che hanno influito sulla commissione del reato e ignoranza della legge penale.

Riferimenti normativi

Art. 5 codice penale italiano
Art. 519 codice penale italiano (abrogato)

Massima

Il principio generale per cui l’ignoranza della legge penale non è scusabile, sancito dall’art. 5 c.p., vale anche nei confronti di un cittadino straniero che adduca a giustificazione di un reato la mera diversità della legge penale italiana rispetto a quella del suo Paese d’origine.

(L'imputato, cittadino marocchino, aveva commesso violenza carnale presunta – di cui all’abrogato art. 519, co. 2, n. 1 c.p. – nei confronti di persona di età inferiore ai quattordici anni e si è difeso sostenendo che in Marocco i rapporti sessuali con minori sono considerati leciti dalla legge e dunque versava in una situazione di ignoranza della legge penale italiana. Tale assunto difensivo non è stato ritenuto rilevante dalla Corte di Cassazione, in applicazione del principio sopra esposto.)