L’educazione sessuale obbligatoria nelle scuole primarie pubbliche non viola l’art 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, purché trasmetta le informazioni in modo oggettivo, critico e pluralistico.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Massima
1. Sebbene la definizione e la pianificazione del programma di studi rientrino, in linea di principio, nella competenza degli Stati contraenti, questi sono comunque tenuti, in forza del secondo comma dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale della CEDU, a vigilare affinché le informazioni e le conoscenze contenute nel programma siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralista, al fine di evitare che si realizzino forme di indottrinamento lesive del diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni filosofiche e religiose nell’ educazione dei figli.
2. Laddove l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole sia finalizzata a mettere in guardia gli studenti sull'eccessiva frequenza delle nascite fuori dal matrimonio, l'aborto indotto e le malattie veneree e informare gli studenti su come prendersi cura di sé stessi e mostrare considerazione per gli altri a tale riguardo, essa è coerente con l'interesse pubblico e, sebbene abbia un risvolto morale, non è qualificabile come indottrinamento. Pertanto, se l'educazione sessuale fornisce informazioni in modo oggettivo e pluralistico, senza schierarsi a favore di un tipo specifico di comportamento sessuale, non pregiudica il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche nell'educazione dei figli.
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