Il diniego di esonero dal corso di educazione religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. 1 CEDU
Massima
In linea di principio, rientra nel margine di apprezzamento lasciato agli Stati ai sensi dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU decidere se fornire un’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e, in tal caso, quale particolare sistema di istruzione dovrebbe essere adottato. L'unico limite che non deve essere superato in questo settore è il divieto di indottrinamento. Se l’insegnamento è impartito in maniera neutrale, obiettiva e pluralista, non può considerarsi una forma di indottrinamento lesiva del diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose, ai sensi dell’art. 2 del primo protocollo addizionale alla CEDU.
(Caso relativo ad una madre di convinzioni atee che richiedeva per la figlia l’esonero dalle lezioni di religione)
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