La scelta dello Stato contraente di non sovvenzionare scuole private con particolari impostazioni filosofiche o religiose non viola l’art. 2 del primo Protocollo addizionale della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. N. 1 CEDU
Massima
Gli Stati non sono obbligati a sovvenzionare una particolare forma di istruzione al fine di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. È sufficiente che lo Stato, al fine di ottemperare ai propri obblighi ai sensi dell' articolo 2 del protocollo addizionale, dimostri il rispetto delle credenze religiose e filosofiche dei genitori nell'ambito del sistema educativo esistente e in via di sviluppo. Pertanto, la scelta dello Stato contraente di non sovvenzionare scuole private con particolari impostazioni filosofiche o religiose (nel caso di specie la Rudolf Steiner School, ispirata al movimento antroposofico), e di non fornire supporto economico ai genitori che intendono mandare i propri figli in tali scuole non viola il dettato dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
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