Richiesta da parte di un genitore Testimone di Geova di rilascio di un’autorizzazione al trasferimento nell’ospedale di un altro Stato membro dove l’operazione del figlio minore poteva essere eseguita senza trasfusione di sangue.
Riferimenti normativi
Regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera
Massima
1. L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a che lo Stato membro di residenza dell’assicurato rifiuti di concedere a quest’ultimo l’autorizzazione prevista dall’articolo 20 di tale regolamento qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale assicurato siano contrarie al metodo di cura utilizzato.
2. L’articolo 8 della direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a che lo Stato membro di affiliazione di un paziente rifiuti di concedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 8 di tale direttiva qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale paziente siano contrarie al metodo di cura utilizzato, a meno che tale rifiuto sia obiettivamente giustificato da uno scopo legittimo di mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche, e costituisca un mezzo adeguato e necessario per raggiungere tale scopo.
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