L'introduzione di corsi di etica obbligatoria nelle scuole pubbliche non viola l'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Sebbene la definizione e la pianificazione del programma di studi rientrino, in linea di principio, nella competenza degli Stati contraenti, questi sono comunque tenuti, in forza del secondo comma dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale della CEDU, a vigilare affinché le informazioni e le conoscenze contenute nel programma siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralista, al fine di evitare che si realizzino forme di indottrinamento lesive del diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni filosofiche e religiose nell’educazione dei figli.
2. Laddove l’introduzione di corsi di etica nelle scuole sia finalizzata a coprire un varietà di argomenti di natura etica in modo oggettivo e pluralista, senza dare priorità a una credenza rispetto ad un'altra od omettere o sfidare altre credenze, in particolare la fede cristiana, essa non costituisce indottrinamento e non pregiudica il diritto al rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori .
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