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Bulski c. Polonia, dec., Nn. 46254/99, 31888/02 Corte EDU (Quarta Sezione), 30 novembre 2004

Data
30/11/2004
Tipologia Sentenza
Numerazione 46254/99; 31888/02

Abstract

La mancata organizzazione da parte delle autorità scolastiche di un corso di etica in conformità con le convinzioni filosofiche e religiose dei genitori, quale alternativa al corso di religione, non rappresenta una violazione dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 2 Prot. No. 1 CEDU

Massima

1. In linea di principio, rientra nel margine di apprezzamento lasciato agli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU decidere se fornire un’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e, in tal caso, quale particolare sistema di istruzione adottare. L'unico limite che non deve essere superato in questo settore è dato dal divieto di indottrinamento.

2. La mancata offerta di corsi di etica, in alternativa alle lezioni di religione, laddove queste ultime vengano impartite in maniera pluralista e la partecipazione alle stesse sia facoltativa, non può essere considerata una violazione dei diritti dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.