Rifiuto di ammissione a scuola dei figli di un migrante per mancanza di documentazione attestante la residenza.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Impegnandosi a non negare il diritto all'istruzione, ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, gli Stati contraenti della CEDU garantiscono a chiunque si trovi nella loro giurisdizione un diritto di accesso alle istituzioni educative esistenti in un dato momento e la possibilità di trarre profitto dall'istruzione ricevuta, mediante il riconoscimento ufficiale degli studi completati.
2. In una società democratica, il diritto all'istruzione, indispensabile per la promozione dei diritti umani, gioca un ruolo così fondamentale che un'interpretazione restrittiva della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 non sarebbe coerente con lo scopo di tale disposizione.
3. Il diritto all'istruzione garantisce l'accesso all'istruzione elementare, che è di primaria importanza per lo sviluppo del bambino. Pertanto, la subordinazione dell’esercizio di tale diritto da parte del minore alla registrazione della residenza dei genitori realizza una violazione dell'art. 2 del primo protocollo aggiuntivo della CEDU.
(Caso relativo al rifiuto delle autorità scolastiche russe di ammissione a scuola dei figli del ricorrente perché quest’ultimo, un migrante forzato dalla Repubblica Cecena, aveva consegnato la sua carta di migrante in cambio del risarcimento per la distruzione, a seguito di un'operazione militare, della sua proprietà in Repubblica cecena e aveva quindi perso la sua registrazione come residente in Russia).
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