La richiesta del versamento di un contributo allo Stato da parte degli enti privati che desiderino istituire una scuola non confessionale non viola l’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla Cedu.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Massima
Gli Stati non sono obbligati a sovvenzionare una particolare forma di istruzione al fine di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. È sufficiente che lo Stato, al fine di ottemperare ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, dimostri il rispetto delle credenze religiose e filosofiche dei genitori nell'ambito del sistema educativo esistente e in via di sviluppo. Pertanto, la richiesta del versamento di un contributo agli enti privati che desiderano istituire una scuola non confessionale non viola l'art. 2 del Protocollo addizionale.
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