Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 24594/2018, 22 febbraio 2018
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Abstract
Ricorso contro condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare, vittima la moglie dell’imputato. Appartenenza ad una cultura di minoranza che ha influito sulle condotte illecite. Consenso dell’avente diritto. Esercizio di un diritto. Trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi
Art. 2 Costituzione italiana
Art. 3 Costituzione italiana
Artt. 29-31 Costituzione italiana
Art. 50 codice penale italiano
Art. 572 codice penale italiano
Art. 609-bis codice penale italiano
Massima
1. Il reato di maltrattamenti in famiglia non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i princìpi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall’art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli artt. 29 e 31 Cost.
2. Lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le sensibilità individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica.
Infatti il delitto di cui all'art. 609-bis c.p. è integrato ogni qual volta sia lesa la libertà dell'individuo di poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia, senza condizionamenti di ordine fisico o morale; con la conseguenza che non hanno diritto di cittadinanza, nella valutazione della condotta criminosa, eventuali giustificazioni dedotte in nome di presunti limiti o diversità culturali nella concezione del rapporto coniugale, posto che le stesse porterebbero al sovvertimento del principio dell'obbligatorietà della legge penale e all'affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile dell'uomo quale è la libertà sessuale.
3. In presenza di reati che violano diritti fondamentali della persona, alcuno spazio di maggiore o minore rigore sanzionatorio può essere neppure astrattamente consentito, dovendosi applicare il medesimo trattamento a tutti coloro che si trovano ad agire nello Stato italiano, e che sono tenuti pertanto a rispettarne le regole e i valori, scolpiti nella Carta Costituzionale e nelle leggi che la collettività nazionale si è data.
(Nel caso di specie, la difesa dell’imputato aveva fondato la sussistenza della scriminante del consenso dell'avente diritto sull'origine albanese dell'imputato e delle persone offese, per le quali varrebbe una concezione dei rapporti familiari diversa da quella vigente nell’ordinamento italiano. Inoltre, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il ricorrente aveva sostenuto che nel Paese di origine la sua vicenda coniugale avrebbe anche potuto essere ricondotta nell'ambito di comportamenti accettati, quantomeno in via consuetudinaria.)