Misura disciplinare della sospensione dalla frequenza dei corsi universitari di studenti in risposta alla loro petizione di avere lezioni disponibili in una determinata lingua. Violazione dell’art. 2 del primo protocollo addizionale alla CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Il diritto all'istruzione non esclude, in linea di principio, il ricorso a misure disciplinari, compresa la sospensione o l'espulsione da un istituto scolastico al fine di assicurare il rispetto delle sue regole interne. Tuttavia, per garantire che le restrizioni imposte non riducano il diritto in questione in misura tale da comprometterne l'essenza stessa e privarlo della sua efficacia, esse devono essere prevedibili per gli interessati, perseguire uno scopo legittimo ed essere proporzionate allo scopo perseguito.
2. La sospensione dalla frequenza dei corsi universitari non è una misura proporzionata alla mera presentazione di petizioni che esprimano le opinioni degli studenti sulla necessità che le lezioni vengano rese anche in una specifica lingua e richiedano che i corsi di una determinata lingua siano introdotti come modulo opzionale, senza che sia stato commesso alcun atto riprovevole di violenza o tentativo di violare la pace o l'ordine nell'università.
(Caso relativo alla sospensione da parte delle autorità universitarie turche di un certo numero di studenti per uno e due periodi scolastici come misura disciplinare nei loro confronti in risposta alla loro petizione per avere lezioni disponibili nell'università in lingua curda).
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