Divieto imposto al detenuto di utilizzare la lingua materna nelle conversazioni con i propri familiari. Non sussiste violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare.
Riferimenti normativi
art. 8 CEDU
Massima
Sebbene sia una parte essenziale del diritto di un detenuto al rispetto della vita familiare che le autorità penitenziarie lo assistano nel mantenere i contatti con la sua famiglia, la Corte riconosce allo stesso tempo che una certa misura di controllo sui contatti dei detenuti con il mondo esterno è richiesto e non è di per sé incompatibile con la Convenzione. La circostanza che tutta la corrispondenza e le telefonate dei detenuti siano sottoposte a screening per motivi di sicurezza e, al fine di consentire un'adeguata supervisione di tali contatti, ai detenuti sia consentito utilizzare solo un numero limitato di lingue specificatamente designate, non può essere considerata sproporzionata nel perseguire l'interesse delle autorità a mantenere rigide regole di sicurezza, soprattutto se non è stato accertato che sarebbe impossibile per il ricorrente utilizzare qualsiasi altra lingua consentita nei suoi contatti con la sua famiglia.
(Caso in cui l'amministrazione penitenziaria olandese ha vietato al ricorrente, detenuti di etnia curda, di conversare con i familiari utilizzando la lingua kurmanci)
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