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Kemal Taskin c. Turchia, N. 30206/04 e altri, Corte EDU (Seconda Sezione), 2 febbraio 2010

Data
02/02/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 30206/04

Abstract

Il rifiuto delle competenti autorità nazionali di registrare nomi con lettere non contenute nell'alfabeto della lingua nazionale non viola l'art. 8 della CEDU.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Massima

1. La Convenzione non garantisce di per sé né il diritto di usare una lingua specifica nei rapporti con le autorità pubbliche né il diritto di ricevere informazioni in una lingua di propria scelta. Di conseguenza, fatto salvo il rispetto dei diritti protetti dalla Convenzione, ogni Stato contraente è libero di imporre e regolamentare l'uso della propria lingua o delle proprie lingue ufficiali nei documenti di identità e in altri documenti ufficiali.

2. Il rifiuto di trascrivere con lettere assenti nell'alfabeto nazionale i nomi dei ricorrenti può costituire un'ingerenza nell'esercizio da parte degli interessati del diritto al rispetto della loro vita privata. Tuttavia, l'interesse di ciascuno Stato a garantire il normale funzionamento del proprio ordinamento istituzionale, quale esigenza legata a considerazioni storiche e politiche dello Stato in questione, è un obiettivo legittimo in relazione al quale tale rifiuto non è sproporzionato, soprattutto laddove venga praticata la trasposizione fonetica del nome, che permette di riprodurre il più fedelmente possibile nella lingua nazionale il nome del richiedente.