Diniego di ammissione a scuola dello studente per il rifiuto dei genitori di autorizzare punizioni corporali nei suoi confronti. Violazione dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Massima
1. La seconda frase dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU deve essere letta insieme alla prima, che sancisce il diritto di tutti all'istruzione. È su questo diritto fondamentale che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche. Pertanto, il rispetto è dovuto solo per quelle convinzioni dei genitori che non siano in conflitto con il diritto all'istruzione del bambino, poiché l'intero Articolo 2 del Protocollo n. 1 è dominato dalla sua prima frase.
2. L'educazione è l'intero processo in base al quale, in qualsiasi società, gli adulti si sforzano di trasmettere le loro convinzioni, cultura e valori ai giovani. La punizione corporale non può essere ritenuta solo un aspetto relativo all’amministrazione interna scolastica ma riguarda anche le modalità con cui le scuole sviluppano e modellano il carattere dei propri studenti. L’opposizione dei genitori alle punizioni corporali rientra, dunque, nel concetto di convinzione filosofica in base alla quale essi scelgono di educare i propri figli, tutelata dall’art. 2 del primo Protocollo addizionale delle CEDU. Pertanto, la limitazione all’accesso all’istruzione per il rifiuto dei genitori di sottoporre i propri figli alle punizioni corporali impartite dalla scuola si pone in conflitto con il diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni filosofiche e viola l’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla Cedu.
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