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Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia, N. 15672/08 e altri, Corte EDU (Seconda Sezione) 11 gennaio 2011

Data
11/01/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione 15672/08

Abstract

Diniego di invio della corrispondenza privata del detenuto in quanto redatta nella lingua di una minoranza etnica. Violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU

Massima

1. Il diritto del detenuto ad utilizzare un idioma minoritario nell’esercizio della libertà di corrispondenza può essere legittimamente limitato in ragione del perseguimento di altre esigenze meritevoli di protezione (come la sicurezza all’interno dell’istituzione carceraria, o la necessità di impedire la comunicazione tra organizzazioni terroristiche o criminali). Tuttavia, le restrizioni imposte a questo diritto, oltre che previste dalla legge, devono essere proporzionate rispetto al fine perseguito.

2. Laddove l’ordinamento interno dello Stato non disciplini l’ipotesi di una corrispondenza dei carcerati in una lingua diversa da quella ufficiale, il diniego opposto dalle autorità carcerarie di spedire la corrispondenza inviata da alcuni detenuti ai propri famigliari, in quanto, essendo scritta in tale lingua, non permetteva agli organi di controllo carcerario di valutarne il tenore e la conformità alle prescrizioni di legge, rappresenta una interferenza illegittima nella vita privata e famigliare dei detenuti.  In tale ipotesi, infatti, la decisione dell’istituzione penitenziaria di impedire gli scambi epistolari dei detenuti si dovrebbe basare unicamente sul contenuto delle lettere (che non deve compromettere la sicurezza e l’ordine nell’istituto penitenziario o favorire attività criminali), ma non sulla lingua utilizzata. 

(Caso in cui le autorità penitenziarie turche si erano rifiutate di spedire la corrispondenza inviata da alcuni detenuti ai propri familiari, perché, essendo scritta in curdo, non avevano potuto valutarne il tenore per verificarne la conformità alle prescrizioni di legge)