Divieto imposto al detenuto di utilizzare la lingua materna nei colloqui telefonici con i propri familiari. Violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
Anche se particolari preoccupazioni in materia di sicurezza - come prevenire il rischio di fuga - potrebbero giustificare l'applicazione di uno specifico regime di detenzione che comporti il divieto di comunicazione tra un detenuto e la sua famiglia nella lingua di sua scelta, è essenziale al fine di garantire il diritto del detenuto al rispetto della propria vita familiare che le autorità carcerarie lo assistano nel mantenere un contatto reale con la sua famiglia. Pertanto, la restrizione imposta alle comunicazioni telefoniche dei ricorrenti con i membri della loro famiglia, in ragione della loro volontà di condurre le conversazioni nella loro lingua madre, può essere considerata come un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della loro vita familiare ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione. Tale ingerenza non può essere considerata "necessaria" per uno degli scopi di cui all'articolo 8 § 2, laddove la decisione sia stata presa indipendentemente da qualsiasi valutazione individuale dei rischi, in termini di sicurezza, che potrebbero derivare dal carattere della persona o dai reati di cui è stato accusato e tenendo conto che la lingua era una di quelle più comunemente parlate nel paese.
(Caso in cui l'amministrazione penitenziaria turca ha fatto divieto ai ricorrenti, detenuti di etnia curda, di conversare telefonicamente con i familiari impiegando la lingua curda)
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