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Leyla Şahin c. Turchia, N. 44774/98, Corte EDU (Grande Camera), 10 novembre 2005

Abstract

Il rifiuto di ammissione ai corsi universitari e agli esami per gli studenti che indossano il velo islamico non viola l'art. 9 della CEDU né l’art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo della CEDU.
 

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU
Art. 2 Prot. 1 CEDU

Massima


1. In una società democratica, nella quale coesistono numerose religioni all'interno della stessa popolazione, può essere necessario porre restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o credo al fine di conciliare gli interessi di vari gruppi e di assicurare che siano rispettate le convinzioni di ciascuno. Ciò deriva sia dal par. 2 dell'art. 9 sia dagli obblighi positivi che gravano sullo Stato in base all'art. 1 della Convenzione per garantire ad ogni persona soggetta alla sua giurisdizione i diritti e le libertà definiti nella Convenzione stessa.

2. L'espressione “prevista dalla legge” a cui si riferisce l’art 9 comma 2 della CEDU, quale presupposto per qualunque limitazione della libertà di manifestazione della propria religione richiede, in primo luogo, che la misura impugnata abbia una base nel diritto interno ma attiene altresì alla qualità della legge in questione: tale espressione esige l'accessibilità della legge alle persone interessate e una formulazione sufficientemente precisa per consentire loro, avvalendosi eventualmente di pareri tecnici, di prevedere le conseguenze che una data azione può implicare e di regolare conseguentemente la propria condotta. Il termine legge deve essere interpretato nel suo significato materiale e non formale; essa comprende sia il diritto scritto, tra cui anche testi di rango infra legislativo e atti regolamentari adottati da un ordine professionale, su delega del legislatore, nell'ambito del suo potere normativo autonomo, sia il diritto non scritto. La legge è la disposizione in vigore, così come interpretata dai tribunali competenti.

3. Il diritto all'istruzione, come disciplinato dalla prima frase dell'art. 2 del Protocollo n. 1, garantisce ad ogni persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato contraente il diritto di accedere agli istituti di istruzione esistenti in un determinato momento; tuttavia, ciò rappresenta solo una parte di questo diritto fondamentale. Affinché tale diritto produca effetti utili, è inoltre necessario che la persona che ne sia titolare abbia la possibilità di trarre un beneficio dall'insegnamento seguito: che abbia, cioè, il diritto di ottenere, in conformità con le leggi in vigore in ogni Stato, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti.

4. Nonostante la sua importanza, il diritto all'istruzione non è assoluto: può dare luogo a limitazioni poiché richiede, per sua stessa natura, una regolamentazione da parte dello Stato.  Le restrizioni imposte non devono, tuttavia, ridurre il diritto in questione al punto da pregiudicarlo nella sua essenza e privarlo della sua effettività, a tal fine esse devono essere prevedibili per le persone coinvolte e perseguire uno scopo legittimo.  Inoltre, tali limitazioni sono compatibili con l'art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU solo se sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

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