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Caso relativo ad alcuni aspetti del regime linguistico nell'insegnamento in Belgio c. Belgio, Nn.  1474/62 e altri 5, Corte EDU (Plenaria), 23 luglio 1968

Data
23/07/1968
Tipologia Sentenza
Numerazione 1474/62 e altri 5

Abstract


La legge che determina la lingua in cui impartire l’istruzione scolastica secondo il principio di territorialità non è in contrasto con l'art. 2 del primo Protocollo addizionale della CEDU.

 

Riferimenti normativi

Art. 2 Prot. No. 1 CEDU

Massima

1. Il diritto all'istruzione previsto dall’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU non impone alle Parti contraenti di istituire a proprie spese o di sovvenzionare un qualsiasi tipo di particolare istruzione, bensì garantisce agli individui sottoposti alla giurisdizione di uno Stato contraente la possibilità di avvalersi delle istituzioni educative esistenti sul suo territorio, andando quindi a definire indirettamente un obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre limitazioni discriminatorie  all’accesso alle proprie strutture educative.

2. Affinché il "diritto all'istruzione" sia efficace è, inoltre, necessario che chi ne benefici abbia la possibilità di trarre profitto dall'istruzione ricevuta, vale a dire il diritto di ottenere, in conformità con le norme in vigore in ciascuno Stato, il riconoscimento ufficiale degli studi che ha completato.

3. Il diritto all'istruzione non implica il diritto a ricevere l'istruzione nella lingua scelta dal genitore. Pertanto, una legislazione che determini la lingua in cui debba essere impartita l'istruzione in base al principio di territorialità non offende i diritti garantiti dall'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.