Divieto del porto del velo islamico da parte di una professoressa universitaria durante le lezioni. La limitazione si giustifica alla luce della neutralità imposta dal principio di laicità in Turchia. Il ricorso, che deduce una violazione dell’articolo 9 della CEDU, è pertanto manifestamente infondato.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Se la libertà di religione è in primo luogo una questione che attiene alla coscienza individuale, essa implica anche la libertà di manifestare la propria religione da soli e in privato o in comunità con altri, in pubblico e nella cerchia di coloro che condividono la stessa fede. L'articolo 9, tuttavia, non tutela ogni atto motivato o ispirato da una religione o da un credo. Non sempre garantisce il diritto a comportarsi come prescritto da un credo religioso e non attribuisce alle persone che lo fanno il diritto di ignorare regole che si sono rivelate giustificate.
2. Questi principi si applicano anche ai dipendenti pubblici. Sebbene sia legittimo che uno Stato imponga ai dipendenti pubblici, in ragione del loro status, l'obbligo di astenersi da qualsiasi ostentazione nell'espressione delle loro convinzioni religiose in pubblico, i dipendenti pubblici sono individui e, come tali, possono beneficiare della protezione di Articolo 9 della Convenzione. Spetta quindi alla Corte, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso, stabilire se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto fondamentale dell'individuo alla libertà di religione e l'interesse legittimo di uno Stato democratico a garantire che il suo servizio pubblico persegue adeguatamente le finalità elencate nell'articolo 9 § 2.
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