Istigazione all’uso della violenza e diffusione di propaganda separatista a mezzo stampa. Legittima limitazione della libertà di stampa.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
La pubblicazione su una rivista di un articolo che promuove comportamenti violenti non rappresenta un’ipotesi di legittimo esercizio del diritto alla libertà di espressione, né può giustificarsi in relazione al ruolo della stampa, deputata a fornire al pubblico informazioni relative al dibattito politico, anche se controverse o divisive. Piuttosto, essa si risolve nell'istigazione all’uso della violenza, che non ricade nell’ambito di tutela dell’art. 10 CEDU.
(Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato per la diffusione di propaganda separatista, in considerazione dei contenuti di un articolo pubblicato su una rivista di sua proprietà. A questo riguardo, lamentava la violazione dell’art. 10 CEDU. A fronte di un’analisi testuale della pubblicazione, la Corte rileva come da essa emergesse un chiaro invito a ricorrere alle armi nella lotta per la liberazione del Kurdistan. Tenendo conto del precario contesto securitario del sud-est della Turchia, tale messaggio si rivelava concretamente idoneo a promuovere l’uso della violenza nella regione. Alla luce di ciò, la Corte conclude che la condanna del ricorrente rispondeva ad un bisogno sociale urgente e che la limitazione del suo diritto alla libertà di espressione fosse legittima e proporzionata agli obiettivi perseguiti dalle autorità turche).
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