Non vi è violazione dell'art. 8 se i tribunali interni bilanciano correttamente il diritto alla reputazione con la libertà di stampa su temi di rilevante interesse pubblico.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 10 CEDU
Massima
1. In tema di protezione della reputazione ai sensi dell’art. 8 CEDU, il diritto alla riservatezza e all'onore di soggetti che svolgono funzioni di rilevanza sociale – quali gli educatori in centri per minori – deve recedere dinnanzi alla libertà di espressione della stampa qualora l'informazione riguardi temi di preminente interesse pubblico, come la sicurezza nazionale o il rischio di radicalizzazione ideologica. In tali contesti, il margine di apprezzamento dello Stato nel proteggere la libera discussione su questioni di interesse generale è particolarmente ampio, a condizione che il linguaggio giornalistico non scada nell'insulto gratuito o nell'incitamento all'odio.
2. Non integra una violazione degli obblighi positivi dello Stato la mancata sanzione di un articolo giornalistico che utilizzi espressioni forti o controverse (quali il termine “integralismo”), qualora tali affermazioni costituiscano giudizi di valore poggianti su una base fattuale sufficiente. La protezione dell’art. 10 CEDU è accordata al giornalista che agisce con diligenza professionale, avendo consultato fonti ufficiali (autorità di polizia o intelligence) e avendo tentato di verificare la versione dei fatti presso le parti interessate, rispettando così i canoni della 'buona fede' e dell'etica giornalistica.
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