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Opinione parzialmente dissenziente del giudice Fischbach nel caso Sürek c. Turchia (N. 3), N. 24735/94, Corte EDU (Grande Camera), 8 luglio 1999

Abstract

Violazione dell’art. 10 CEDU. Istigazione alla violenza.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Un’ingerenza nella libertà di espressione può essere giustificata solo laddove il mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere un messaggio è capace di raggiungere una platea tale da ingenerare il timore che una reazione violenta possa implicare serie conseguenze per la sicurezza nazionale e per l’ordine democratico. Nel caso di specie, l’articolo pubblicato dal ricorrente non faceva che riportare le posizioni di un gruppo politico minoritario. In questa prospettiva, l’art. 10 CEDU avrebbe dovuto essere considerato violato.