Diffusione di propaganda separatista e incitamento all’odio e alla violenza a mezzo stampa. Legittima limitazione della libertà di stampa.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
La pubblicazione su una rivista di scritti che istigano alla violenza non può essere tutelata quale circostanza di legittimo esercizio del diritto alla libertà di espressione, né può giustificarsi in relazione al ruolo della stampa, deputata a fornire al pubblico informazioni relative al dibattito politico anche se controverse o divisive. Piuttosto, essa si configura come un’ipotesi di incitamento all’odio e di glorificazione della violenza, che non ricade nell’ambito di tutela dell’art. 10 CEDU.
(Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato per la diffusione di propaganda separatista, in considerazione della pubblicazione su un settimanale di due lettere dei lettori che accusavano le autorità turche di aver commesso atti di repressione nel sud-est del Paese contro i Curdi. Tra l’altro, gli scritti identificavano talune persone per nome. Viste le precarie condizioni di sicurezza del Paese, la Corte rileva l’idoneità delle lettere a fomentare violenza e odio e pertanto ritiene l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente legittima e proporzionata all’obiettivo di tutelare l’integrità territoriale, l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale perseguito dalle autorità turche).
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