İ.A. c. Turchia, N. 42571/98, Corte EDU (Seconda Sezione), 13 settembre 2005
Aree tematiche
Presidente
Parole chiave
Settori
Paese
Abstract
Libro contrario al sentimento religioso. Condanna per blasfemia. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti della società democratica e una delle condizioni per il suo progresso e per la realizzazione personale di ciascun individuo. Coloro che decidono di esercitare la libertà di manifestare la propria religione, a prescindere dal fatto che lo facciano in quanto membri di una maggioranza o minoranza religiosa, non possono ragionevolmente aspettarsi di poter essere esenti da qualsiasi critica. Devono tollerare ed accettare la negazione da parte di altri soggetti del loro credo e addirittura la propagazione di dottrine ostili alla loro fede.
2. L’esercizio della libertà di manifestare la propria religione reca con sé doveri e responsabilità. Tra questi, nel contesto delle credenze religiose, può essere legittimamente annoverato il dovere di evitare espressioni che sono gratuitamente offensive e profane per altre persone. Stando così le cose, in linea di principio può essere considerato necessario punire attacchi impropri ad oggetti di venerazione religiosa.
3. Il fatto che non vi sia una concezione uniforme a livello europeo circa i requisiti della protezione dei diritti altrui dagli attacchi alle loro convinzioni religiose significa che gli Stati Contraenti hanno un margine d’apprezzamento più ampio nel regolare la libertà di espressione in relazione a questioni che possano offendere le più intime convinzioni personali nella sfera religiosa e morale. Uno Stato può, pertanto, considerare legittimamente necessario adottare delle misure volte a reprimere certe forme di condotta, tra cui la diffusione di informazioni e idee giudicate incompatibili con il rispetto della libertà di pensiero, coscienza e religione altrui.
(Il ricorrente, titolare di una casa editrice, aveva pubblicato un romanzo esprimendo il suo parere su questioni filosofiche e teologiche. Era stato condannato per blasfemia ai sensi del Codice Penale, poichè il libro screditava e diffamava la religione islamica. Il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto alla libertà di espressione ex articolo 10 CEDU. La Corte non ha riscontrato alcuna violazione della disposizione, dal momento che le misure adottate sono state ragionevoli e proporzionate, in linea con la pressante esigenza sociale di protezione contro gli attacchi offensivi ad argomenti ritenuti sacri dalle persone di religione musulmana).