Film contrario al sentimento religioso. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Affermazioni gratuitamente offensive dirette contro il sentimento religioso altrui, che non contribuiscono in alcun modo al dibattito pubblico, devono essere evitate. L'assenza di una visione comune in Europa circa l'importanza della religione nella società attribuisce alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento nel valutare la necessità di imporre restrizioni alla libertà di espressione per preservare la pace religiosa.
(Nel caso di specie, i tribunali austriaci avevano ordinato il sequestro e la confisca di un film che presentava un’immagine frivola e irriverente del cristianesimo, ravvisandovi un’offesa alla religione cattolica. La Corte ha rilevato che le autorità nazionali avevano agito per evitare che il sentimento religioso dei cittadini fosse offeso pubblicamente. In conseguenza, ha ritenuto che la confisca e il sequestro del film, da intendersi quali ingerenze nel diritto alla libertà di espressione, perseguissero uno scopo legittimo e che fossero necessari in una società democratica).
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