Divieto di distribuzione di un film blasfemo. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Sebbene le leggi sulla blasfemia siano sempre più infrequenti, non esistono elementi negli ordinamenti giuridici e sociali degli Stati membri del Consiglio d'Europa per concludere che le restrizioni imposte ai contenuti blasfemi non siano necessarie in una società democratica. Quando le leggi sulla blasfemia contengono garanzie sufficienti contro ingerenze arbitrarie nel diritto alla libertà di espressione, esse non possono essere considerate incompatibili con la Convenzione.
(Nel caso di specie, il ricorrente si vedeva negato dalle autorità britanniche il certificato di distribuzione di una videocassetta che ritraeva il Cristo crocifisso in atti di natura sessuale con una suora, ravvisandosi in tali contenuti un’offesa alla fede dei cristiani in contrasto con le leggi sulla blasfemia. Lamentava, pertanto, la violazione dell'art. 10 CEDU, asserendo, in particolare, la non necessarietà delle leggi britanniche sulla blasfemia in una democrazia multiculturale. La Corte ha osservato che le leggi in questione non proibiscono qualunque espressione che possa essere percepita come offensiva nei confronti della religione cristiana; piuttosto, cercano di regolare le modalità tramite cui le opinioni sono sostenute. Inoltre, la portata dell’offesa al sentimento religioso deve essere significativa perché risulti integrato il reato. In conseguenza, la Corte non riscontra alcuna violazione dell’art. 10 CEDU).
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