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Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), ‘Raccomandazione generale N. 19: Violenza contro le donne', HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II), 30 gennaio 1992

Abstract

Sterilizzazione forzata costituisce una forma di violenza e discriminazione di genere.

Riferimenti normativi

Art. 1 CEDAW
Art. 5 CEDAW
Art. 12 CEDAW
Art. 16 CEDAW

Descrizione

1. La definizione di discriminazione include la violenza di genere, ossia la violenza diretta contro una donna poiché è una donna o che colpisce in modo sproporzionato le donne. Essa comprende gli atti che infliggono dolore o sofferenza fisica, mentale o sessuale, minacce di tali atti, coercizione ed altre privazioni della libertà. La violenza di genere, che compromette o vanifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali protette dal diritto internazionale generale o dalle convenzioni dei diritti umani, costituisce discriminazione ai sensi dell’articolo 1 CEDAW.

2. La sterilizzazione o l’aborto forzati influiscono negativamente sulla salute fisica e mentale delle donne e costituiscono violazione del diritto delle donne di decidere sul numero e sulla distanza del tempo di nascita de* figl*.

3. Gli Stati parte sono obbligati ex articolo 12 CEDAW ad adottare le misure necessarie per garantire la parità di accesso al sistema sanitario. La violenza contro le donne mette a rischio la loro salute e le loro vite. In alcuni Stati, esistono delle pratiche tradizionali perpetuate in virtù della cultura e delle tradizioni che sono dannose per la salute di donne e bambin*. Queste pratiche includono restrizioni alimentari per le donne incinte, preferenze per figli maschi e circoncisione o mutilazione genitale femminili.

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