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Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), ‘Raccomandazione generale N. 24: Articolo 12 della Convenzione (donne e salute)’, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II), 5 febbraio 1999

Abstract

Diritto delle donne alla salute. Diritto a non essere sottoposte a sterilizzazione forzata e coercitiva.

Riferimenti normativi

Art. 12 CEDAW

Descrizione

1. Gli Stati parte devono anche riferire in merito alle misure adottate per assicurare l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria, per esempio rendendoli accettabili per le donne. I servizi ‘accettabili’ sono quelli forniti in modo tale da garantire che una donna dia il proprio consenso pieno ed informato, da rispettare la sua dignità ed assicurarle la riservatezza, rimanendo sensibile alle sue esigenze e prospettive. Gli Stati parte non devono permettere alcuna forma di coercizione, come la sterilizzazione non consensuale, i test obbligatori per le malattie sessualmente trasmissibili oppure i test di gravidanza obbligatori come condizione di assunzione lavorativa, che violano il diritto della donna al consenso informato ed alla dignità.

2. Nelle loro relazioni, gli Stati devono dichiarare quali misure hanno adottato per garantire l’accesso tempestivo ai servizi relativi alla pianificazione familiare, in particolare, ed alla salute sessuale e riproduttiva, in generale.

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