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Commissione africana dei diritti umani e dei popoli, ‘Commento generale N. 4 sulla Carta africana dei diritti umani e dei popoli: il diritto al rimedio giuridico per le vittime di tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (articolo 5)’, 4 marzo 2017

Abstract

Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Violenza sessuale e di genere. Diritto a non essere sottopost* a sterilizzazione forzata e coercitiva.

Riferimenti normativi

Art. 5 Carta di Banjul

Descrizione

Gli atti di violenza sessuale o di genere, o il fallimento da parte degli Stati nel prevenire e rispondere agli stessi, possono costituire una forma di tortura ed altro maltrattamento in violazione dell’articolo 5 della Carta Africana, alla luce dell’impatto specifico, traumatico e di matrice di genere che la violenza sessuale ha sulle vittime, tra cui l’individuo, la famiglia e la collettività. Queste violazioni includono atti fisici e psicologici commessi contro le vittime senza il loro consenso o in circostanze coercitive, tra cui lo stupro (incluso il cosiddetto ‘stupro correttivo’), la violenza domestica, gli attacchi verbali e l’umiliazione, il matrimonio forzato, l’isolamento, la violenza relativa alla dote, il traffico di essere umani per sfruttamento sessuale, la prostituzione coatta, l’aggressione a sfondo sessuale, la negazione dei diritti alla riproduzione inclusa la gravidanza forzata o ottenuta con la coercizione, l’aborto e la sterilizzazione, la nudità forzata, la mutilazione degli organi sessuali, i test di verginità, la schiavitù sessuale, lo sfruttamento sessuale, l’intimidazione sessuale, l’abuso o la persecuzione, i test anali forzati o qualsiasi forma di violenza sessuale o di genere di analoga gravità.

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