1. La valutazione dell’errore sulla illiceità della condotta deve tenere conto delle condizioni del soggetto, facendo riferimento a quelle che avrebbe un uomo comune, e deve così combinare il criterio soggettivo e quello oggettivo. Il punto di partenza deve comunque essere la natura del delitto, non potendosi invocare l’errore quando esso sia stato commesso con una condotta la cui illiceità è comunemente riconosciuta.
2. L’errore sulla illiceità della condotta si considera inevitabile quando l’imputato non avrebbe potuto superarlo impiegando una diligenza oggettiva e soggettivamente esigibile, da valutarsi secondo parametri quali: l’evidenza della legalità o illegalità della condotta; le condizioni personali e il contesto di vita dell’imputato; la possibilità di superare l’errore anche accedendo a mezzi di informazione adeguati.
3. Sussiste errore inevitabile (e non soltanto evitabile) sulla illiceità di un atto sessuale con una minorenne quando le condizioni psicologiche e culturali dell’imputato e il suo contesto sociale, lo abbiano portato a considerare come permessa e normale la relazione.
(Il tribunale di seconda e ultima istanza ha così annullato la sentenza di condanna di un cittadina dell’Ecuador, che aveva intrattenuto una relazione sessuale consensuale con una connazionale di dodici anni, essendo a conoscenza della sua età.)
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