Hirst c. Regno Unito (N. 2), N. 74025/01, Corte EDU (Grande Camera), 6 ottobre 2005
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Abstract
Esclusione dall’esercizio del diritto di elettorato rispetto alle elezioni nazionali e locali per le persone condannate ad una pena detentiva.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Il diritto a libere elezioni, garantito dall’art. 3 Prot. 1 della CEDU, è fondamentale per stabilire e mantenere le basi di una democrazia. Tuttavia, questi diritti possono incontrare alcune limitazioni, purché queste siano introdotte secondo i criteri della legittimità e della proporzionalità. Inoltre, la Corte ricorda che il margine di apprezzamento lasciato agli Stati contraenti nell’ambito del diritto di elettorato dei detenuti è ampio, ma non onnicomprensivo.
2. Una limitazione del diritto all’elettorato nei confronti dei detenuti che viene applicata indiscriminatamente, cioè senza tenere in conto la durata della condanna, la natura del reato, la sua gravità o le circostanze individuali del detenuto, costituisce una violazione dell’art. 3 del Prot. 1 della CEDU. Questo significa che, quando la limitazione al diritto elettorale è di natura assoluta e viene applicata indistintamente a tutti i detenuti, essa costituisce una violazione al diritto elettorale che non può rientrare in alcun margine di apprezzamento accettabile.
(Il ricorrente, mentre stava scontando una condanna all’ergastolo per omicidio colposo, è stato rilasciato su “permesso temporaneo” nel 2004. Tuttavia, in qualità di detenuto la legge inglese gli impedisce di esercitare il diritto di voto a qualsiasi livello).