Opinione concorrente congiunta dei Giudici Tulkens e Zagrebelsky nel caso Hirst c. Regno Unito (N. 2), N. 74025/01, Corte EDU (Grande Camera), 6 ottobre 2005
Esclusione dall’esercizio del diritto di elettorato rispetto alle elezioni nazionali e locali per le persone condannate ad una pena detentiva.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Appare ormai consolidata l’opinione per cui i singoli Stati contraenti possono limitare i diritti elettorali, in quanto godono di un ampio margine di discrezionalità in questo senso. Ci devono, tuttavia, essere dei limiti a queste restrizioni e spetta alla Corte, piuttosto che alle parti contraenti, determinare se una data restrizione è compatibile con il diritto individuale di voto, di elezione e di candidatura. Per effettuare questa determinazione, la Corte si baserà sulla legittimità dello scopo perseguito dalla misura di esclusione e sulla proporzionalità di quest'ultima.
2. Tuttavia, come nel caso di specie, quando la limitazione al diritto elettorale per le persone condannate ad una pena detentiva manca di una considerazione sulla natura e sulla gravità del reato, ma è prevista solo perché la persona si trova in prigione. Questo non costituisce uno scopo legittimo, né proporzionale. Non ci sono motivi pratici per negare ai detenuti il diritto di voto (i detenuti in custodia cautelare votano) e i detenuti in generale continuano a godere dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione, tranne il diritto alla libertà. Per quanto riguarda il diritto di voto, non c'è spazio nella Convenzione per la vecchia idea di "morte civile" che sta dietro il divieto di voto dei detenuti.
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