Esclusione dall’esercizio del diritto di elettorato rispetto alle elezioni nazionali e locali per le persone condannate ad una pena detentiva.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Gli Stati contraenti possono limitare il diritto di voto, di elezione e di candidatura, in quanto godono di un ampio margine di discrezionalità in questo senso. Ci devono, tuttavia, essere dei limiti a queste restrizioni e spetta alla Corte, piuttosto che alle parti contraenti, determinare se una data restrizione è compatibile con il diritto individuale di voto, di elezione e di candidatura. Per effettuare questa determinazione, la Corte si baserà sulla legittimità dello scopo perseguito dalla misura di esclusione e sulla proporzionalità di quest'ultima.
2. Inoltre - e questo può essere il punto essenziale per il presente caso - negli Stati contraenti in cui la pena può comprendere una parte punitiva (punizione e dissuasione) e un periodo di detenzione basato sul rischio inerente alla liberazione del detenuto, l'interdizione all’elettorato deve rimanere limitata alla parte punitiva e non essere estesa al resto della pena. Questa ragione non è più rilevante, quindi, non appena una persona cessa di essere detenuta a fini punitivi. Questa distinzione costituisce un argomento importante per ritenere che l'articolo 3 del Prot. 1 della CEDU sia stato violato.
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