Esclusione dall’esercizio del diritto di elettorato rispetto alle elezioni nazionali e locali per le persone condannate ad una pena detentiva.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento per decidere sui presupposti di qualsiasi restrizione, limitazione o addirittura divieto assoluto del diritto di voto. Tuttavia, il fatto che l’ordinamento britannico non distingua la limitazione al diritto elettorale per i detenuti sulla base del reato e della sua gravità non sembra potersi giustificare come scopo legittimo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 Prot. 1 della CEDU, ogni legislazione elettorale deve essere valutata alla luce dell'evoluzione politica del Paese interessato, in modo che determinate caratteristiche, inaccettabili nel contesto di un certo ordinamento, possano essere giustificate nel contesto di un altro, sulla base dei fattori storici e politici.
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