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Corte costituzionale italiana, N. 406/1999, 3 novembre 1999

Data
03/11/1999
Tipologia Sentenza
Numerazione 406/1999

Abstract

Questione di legittimità costituzionale in merito al diritto di un cittadino italiano, appartenente alla comunità di minoranza linguistica slovena, di utilizzo della madrelingua all’interno del procedimento penale

Riferimenti normativi

Artt. 3, 6 e 24 Costituzione
Art. 109 Codice di procedura penale

Massima

1. È infondata, con riferimento agli artt. 3, 6 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, co. 2, cod. proc. pen. che prevede il diritto del cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta di essere interrogato (o esaminato) nella lingua madre, nonché il diritto alla traduzione degli atti del processo a esso indirizzati, davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado (o di appello) su un territorio dove è presente una minoranza linguistica riconosciuta, nella parte in cui non si applica anche nel procedimento penale che si svolge in altra sede per effetto dello spostamento di competenza ope legis in relazione ai procedimenti riguardanti i magistrati dinanzi ad un'autorità giudiziaria non avente sede nel territorio ove è presente la comunità di minoranza linguistica. 

2. La portata all'art. 6 Cost. è ispirata al "criterio di territorialità", il quale comporta che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a comunità linguistiche di minoranza valgono come diritti personali, ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle comunità. Ne consegue che l’inferire l'esistenza di un vincolo del legislatore all'adozione del criterio personale, in luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti linguistici delle minoranze, non sia necessario atteso che il legislatore dispone, in materia, di un proprio potere di doveroso apprezzamento, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri, derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 Cost. 

3. In relazione all'art. 3 Cost., le scelte di contemperamento svolte dal legislatore sono inevitabili ove si tratti del riconoscimento a favore delle minoranze di diritti che fanno eccezione a regole generali, e di discipline che devono tener conto della pluralità degli interessi presi in considerazione. Su questo punto, l'adozione del criterio di territorialità e la relativa applicazione non risulta incorrere in vizio di incostituzionalità, salva la ricostruzione delle scelte legislative, che spetta al giudice attraverso i suoi poteri interpretativi.