La regione Piemonte eccede la propria competenza riconoscendo lo status di lingua minoritaria ad un idioma non compreso nel novero tassativo previsto dal Legislatore statale. Manifesta illegittimità costituzionale.
Riferimenti normativi
Art. 6 Costituzione
Legge della Regione Piemonte del 7 aprile 2009, n. 11
Massima
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Piemonte del 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole ”la lingua piemontese” per violazione dell'art. 6 Cost., avendo la Regione ecceduto la propria competenza, laddove ha attribuito alla "lingua piemontese", non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all'art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime.
Se è vero che sussiste un potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche anche delle Regioni a statuto ordinario, non è ammissibile attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto dal legislatore statale.
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