L’utilizzo della lingua materna da parte di coloro che appartengono ad una minoranza linguistica riconosciuta non può essere sanzionato in alcun modo. Tutela del pluralismo linguistico.
Riferimenti normativi
Art. 3 e 6 Costituzione
Art. 3 Statuto regione Friuli-Venezia Giulia
Massima
Gli artt. 3 e 6 Cost. e l’art. 3 dello St. spec. Reg. Friuli Venezia-Giulia non garantiscono tutela specifica agli appartenenti ad una minoranza linguistica data la loro natura direttiva e di applicazione differita. Però, alla luce della normativa in vigore, la comunità slovena stanziata sul territorio di Trieste è qualificata “minoranza riconosciuta”, e ciò permette di dare piena operatività alle norme parametro (su invocate). Consegue che l’utilizzo della lingua materna, da parte di coloro che appartengono alla minoranza slovena, non può essere sanzionato in alcun modo (men che meno penalmente) anche laddove l’uso di tale lingua sia utilizzato nei rapporti con le autorità giurisdizionali locali. Quindi, non vi è fondatezza nella questione di legittimità costituzionale dell’art. 137 c.p.p. in riferimento al parametro costituzionale su menzionato.
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