Obbligo di bilinguismo per i dipendenti che lavorano per la provincia di Bolzano in quanto esercenti una funzione di pubblico interesse. Tutela delle minoranze linguistiche.
Riferimenti normativi
Art. 41 Costituzione
Massima
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge provinciale di Bolzano in quanto la previsione dell’obbligo del bilinguismo per i dipendenti (della Provincia di Bolzano), laddove svolgano un servizio di pubblico interesse, non contrasta con la libertà di iniziativa economica statuita dall’art. 41 della Costituzione. Tale obbligo, infatti, è servente ad evitare che il dipendente possa creare danno ai cittadini nei cui confronti non è possibile comunicare né in lingua italiana né in lingua tedesca.
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