Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alla normativa avente ad oggetto i rapporti con gli uffici e gli organi giurisprudenziali militari da parte dei cittadini appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano.
Riferimenti normativi
Artt. 6, 116 Costituzione
Art. 100 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige
Artt. 1, 13, 15, 24 d.P.R. 15 luglio 1988, n.574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari)
Massima
I diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari non si estendono ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari in quanto, posto che le norme contenute nel d.P.R. n. 574 del 1988 traggono la loro ragion d'essere dalla tutela dell'identità di una minoranza linguistica e non sono norme che direttamente riguardano il processo, ma che nel processo trova soltanto una occasione per essere realizzato, e che, rispetto a tali norme, l'esigenza di uniformità cede a quelle di specificazione e di differenziazione alla stregua delle peculiarità dell'ordinamento speciale in cui sono inserite e da cui traggono la loro validità.
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