1. Una discriminazione basata sulla “razza” di una persona non può essere giustificata oggettivamente nella società democratica odierna. Le disposizioni costituzionali che limitano l’elettorato passivo su questa base contrastano, pertanto, con l’art. 14 della CEDU e con l’art. 1 del Prot. n. 12.
2. Una qualche forma di limitazione all’elettorato passivo può essere ammessa rispetto all’art. 3, Prot. 1 CEDU, ma in questo caso non sussiste alcuna giustificazione oggettiva.
(Nel caso di specie i due ricorrenti erano stati esclusi dalla possibilità di candidarsi alla Presidenze e ad un ramo dell’Assemblea parlamentare perché non appartenenti ad uno dei popoli costitutivi previsti dalla Costituzione della Bosnia-Erzegovina).
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