Divieto generale di discriminazione e limitazione al diritto di elettorato passivo in caso di non affiliazione ad uno dei “popoli costitutivi” previsti dalla Costituzione bosniaca.
1. Un requisito specifico di appartenenza ad un’etnia per potersi candidare alle alte cariche dello Stato costituisce una violazione dell’art. 14 della Convenzione in combinato con l’art. 3 del Prot. 1.
2. Un requisito etnico per poter esercitare il diritto di elettorato passivo rappresenta una violazione dell’art. 1 Prot. 12 della Convenzione, in quanto si tratta di una disposizione che discrimina, senza una motivazione oggettiva e ragionevole, le persone che non appartengono ad una determinata etnia.
(Nel caso di specie la ricorrente, non volendo definirsi quale affiliata ad uno dei popoli costitutivi della Bosnia-Erzegovina, è stata privata del diritto a candidarsi per la Presidenza della Bosnia, istituzione per cui viene previsto espressamente il requisito dell’appartenenza etnica).
Note
Per la decisione di un caso simile a quello in esame, si rinvia alla pronuncia Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina, Nn. 27996/06, 34836/06, Corte EDU (Grande Camera), 22 dicembre 2009.
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